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Sez. 1, Sentenza n. 356 del 18/01/2000 Cc. (dep. 04/03/2000) Rv. 215369 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Revoca della sospensione dell'esecuzione in caso di inammissibilità di domanda di misura alternativa - Va disposta anche per l'inammissibilità dichiarata "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza - Ricorso per cassazione avverso tale ultima declaratoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215369-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)