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Sez. 1, Sentenza n. 20467 del 27/01/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263366 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Revoca immediata del decreto di sospensione - Inammissibilità della richiesta di misura alternativa dichiarata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Revoca - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263366-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione di pene detentive, il pubblico ministero, ex art. 656, comma ottavo, cod.proc.pen., deve immediatamente revocare il decreto di sospensione, disposto ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, anche quando la richiesta del condannato di applicazione di misure alternative sia stata dichiarata inammissibile con decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)