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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4533 del 22/02/2017 (Rv. 643324 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Rito camerale di legittimità introdotto con d.l. n. 168 del 2016 – Ricorsi anteriori al 30 ottobre 2016 – Decreto di fissazione dell'udienza successivo a tale data – Rilevanza dell’attività difensiva del resistente costituitosi tardivamente ai fini delle spese – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643324-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Relativamente ai ricorsi per cassazione depositati prima del 30 ottobre 2016, per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, in forza del nuovo rito introdotto con il d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), avendo il resistente, pur costituitosi tardivamente, la facoltà di depositare memoria, in attuazione dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, tale attività rileva ai fini del computo delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)