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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7701 del 24/03/2017 (Rv. 643685 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv. con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Processi non ancora fissati alla data di entrata in vigore della legge - Intimato precedentemente costituito mediante mero deposito di procura notarile - Esercizio della difesa tramite memoria scritta ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Diritto alla rifusione delle spese per l'attività difensiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643685-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di rito camerale di legittimità di cui all'art. 1-bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso - perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute - può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l'attività difensiva così svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)