Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 09/08/1982 (Rv. 422448 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO DI AVERE AGITO NELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO A LUI DERIVANTE DALLE NORME SULL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - DEROGA DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE IN FAVORE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO DI AVERE AGITO NELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO A LUI DERIVANTE DALLE NORME SULL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - DEROGA DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE IN FAVORE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE.*
La Competenza per materia del pretore in ordine alle azioni possessorie (art. 8 n. 1 cod. proc. civ.) non subisce deroga in favore della Sezione specializzata agraria, nel caso in cui il convenuto si difenda deducendo di avere agito nell'Esercizio di un diritto a lui derivante dalle norme sull'affitto dei fondi rustici, come risulta indirettamente confermato dall'art. 26 della legge n. 11 del 1971, che, attribuendo alle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo i, del libro IV del codice di procedura civile, esclude con ciò stesso dalla Competenza di dette Sezioni i procedimenti possessori, contemplati nel successivo capo IV. (Conf 6336/79, mass n 403066; (Conf 2282/79, mass n 398626; (Conf 4647/78, mass n 394317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 com. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)