Sez. 2, Sentenza n. 4355 del 25/07/1984 (Rv. 436257 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CIRCA IL PROPRIO DIRITTO A RIMANERE NEL FONDO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CIRCA IL PROPRIO DIRITTO A RIMANERE NEL FONDO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
L'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (non modificato dall'art. 47 della legge sui contratti agrari 3 maggio 1982 n. 203, il quale ha solo disposto l'applicazione in tutte le controversie agrarie del rito del lavoro), attribuendo espressamente alle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo terzo, titolo primo, del quarto libro del codice di procedura civile, esclude con ciò stesso dalla Competenza delle medesime Sezioni i procedimenti possessori, devoluti dall'art. 8 cod. proc. civ. alla Competenza esclusiva del pretore non solo per la fase interdittale, ma anche per quella successiva di merito. Conseguentemente, stante tale esclusione, la Competenza per materia del pretore non può essere declinata se nel giudizio possessorio promosso con l'Azione di reintegrazione il convenuto eccepisca il proprio diritto a rimanere nel fondo sulla base di un contratto agrario. (V 7139/83, mass n 431742; (V 6051/82, mass n 423757; (V 4454/82, mass n 422448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)