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Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015 (Rv. 633974 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Risarcimento del danno - Prova del danno - Consulenza d'ufficio cosiddetta "percipiente" - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633974-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI

In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esplorativa la consulenza d'ufficio, richiesta in ordine alla quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccatta commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l'esistenza di detto danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)