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Sez. U, Sentenza n. 4811 del 28/07/1986 (Rv. 447511 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DEL CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PROPRIETARIO DI BENI IN ITALIA - CORRISPONDENZA DELL'INDENNITÀ AL VALORE VENALE DEI BENI EX ART. 6 DEL TRATTATO D'AMICIZIA DEL 21 NOVEMBRE 1957 - OBBLIGATORIETÀ - INDAGINE SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447511-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DEL CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PROPRIETARIO DI BENI IN ITALIA - CORRISPONDENZA DELL'INDENNITÀ AL VALORE VENALE DEI BENI EX ART. 6 DEL TRATTATO D'AMICIZIA DEL 21 NOVEMBRE 1957 - OBBLIGATORIETÀ - INDAGINE SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'espropriazione di beni in Italia di cittadini della Repubblica Federale di Germania, l'indennità, in deroga ai criteri eventualmente meno favorevoli fissati dalle leggi interne disciplinanti la materia, deve corrispondere al valore venale dei beni medesimi, in forza dell'espressa previsione dell'art. 6 del trattato di amicizia tra l'Italia e la suddetta Repubblica Federale del 21 novembre 1957 (reso esecutivo con legge 9 marzo 1961 n. 436). Tale norma del trattato deve essere applicata dal giudice, in Sede di opposizione avverso la Determinazione di detta indennità, indipendentemente da ogni indagine sulla cosiddetta condizione di reciprocità, cioè sull'osservanza di quello stato straniero all'Obbligo di assicurare analogo trattamento favorevole ai beni di cittadini italiani in Germania, essendo questa circostanza rilevante solo al fine di eventuali iniziative diplomatiche dello stato italiano, ivi inclusa la denuncia del trattato medesimo, ma non influente sul dovere del giudice di prestarvi ossequio, a seguito della legge che lo ha ratificato e reso esecutivo.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Tratt. Internaz. 21/11/1957 num. 6, Legge 09/03/1961 num. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)