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Sez. 1, Sentenza n. 6281 del 03/06/1995 (Rv. 492664 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cittadino tedesco acquirente di un terreno per il cui esproprio sia già stato determinato il criterio di indennizzo in favore dell'alienante - Convenzione italo-tedesca del 21 novembre 1957 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492664-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

L'art. 6 del trattato italo-tedesco del 21 novembre 1957 (ratificato con legge 9 marzo 1961 n. 436) - con cui è stato pattuito che, in caso di esproprio di un suolo di proprietà di un cittadino tedesco, l'indennità deve essere determinata in base al valore di mercato - non è applicabile quando il cittadino tedesco acquisti un terreno per il cui esproprio la legge abbia già previsto determinati criteri per il calcolo dell'indennità a favore del proprietario alienante, dovendo essere riconosciuto all'acquirente il medesimo trattamento spettante al primo. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che, trattandosi della costruzione di un liceo, il procedimento espropriativo non poteva ritenersi iniziato con il decreto del presidente della giunta regionale che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera e liquidato l'indennità provvisoria di esproprio, ma era già precedentemente in atto, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967 n. 641 sull'edilizia scolastica, per effetto della verifica dell'idoneità dell'area alla costruzione della scuola e del conseguente decreto di vincolo all'esecuzione dell'opera, il quale, secondo la norma citata, equivale a dichiarazione di pubblica utilità).

Riferimenti normativi: Trattato 21/11/1957 num. 6, Legge 09/03/1961 num. 436, Legge 28/07/1967 num. 641 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)