diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 347 del 15/01/1980 (Rv. 403738 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - ACCORDO DELLE PARTI PER LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI AL DECORSO DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART 1495 COD CIV - OBBLIGHI DEL VENDITORE PER LA ELIMINAZIONE DEI VIZI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DELL'ACCORDO NOVATIVO.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403738-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - ACCORDO DELLE PARTI PER LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI AL DECORSO DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART 1495 COD CIV - OBBLIGHI DEL VENDITORE PER LA ELIMINAZIONE DEI VIZI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DELL'ACCORDO NOVATIVO.*

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, gli effetti della decadenza e della prescrizione, conseguenti al decorso dei termini di cui all'art 1495 cod civ, possono essere rimossi da un accordo intervenuto fra compratore e venditore riguardo ai vizi della cosa venduta ed al risarcimento dovuto: in tal caso le parti, attraverso il negozio novativo, danno luogo ad un rapporto autonomo rispetto alla compravendita, alla stregua del quale soltanto debbono esser determinati gli obblighi del venditore, ossia i vizi da eliminare e l'entita loro attribuita, ancorche i vizi obbiettivamente esistenti, ed ai quali la garanzia nascente dalla compravendita avrebbe potuto riferirsi, siano piu numerosi o di maggiore gravita, ovvero siano di entita inferiore e diversa rispetto alle modalita convenute per liquidare il danno derivante dai difetti della merce riconosciuti dalle parti. (Conf 626/78, mass n 389940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)