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Sez. 3, Sentenza n. 626 del 11/02/1978 (Rv. 389940 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE - RIMOZIONE MEDIANTE ACCORDO TRA LE PARTI SUI VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO AUTONOMO DALLA COMPRAVENDITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389940-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE - RIMOZIONE MEDIANTE ACCORDO TRA LE PARTI SUI VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI - COSTITUZIONE DI RAPPORTO AUTONOMO DALLA COMPRAVENDITA - CONSEGUENZE.*

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, gli effetti della decadenza e della prescrizione, conseguenti al decorso dei termini di cui all'art 1495 cod civ, possono essere rimossi da un accordo intervenuto fra compratore e venditore riguardo ai vizi della cosa venduta, con il quale si regola in modo specifico il risarcimento dovuto dal primo al secondo. In tal caso, le parti, attraverso il negozio novativo, danno luogo ad un rapporto autonomo dalla compravendita ed alla stregua del quale soltanto debbono determinarsi gli obblighi del venditore, ossia i vizi da eliminare e l'entita loro attribuita, ancorche i vizi obiettivamente esistenti, ai quali la garanzia nascente dalla compravendita avrebbe potuto riferirsi, siano piu numerosi e di maggiore gravita. (V 617/77, mass n 384174; (Conf 914/73, mass n 362377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)