Sez. 2, Sentenza n. 40015 del 15/06/2016 Cc. (dep. 26/09/2016) Rv. 268233 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sequestro preventivo o probatorio - Ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. - Disciplina applicabile - Rito camerale non partecipato ex art. 611 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 311, comma quarto, e 325, comma terzo, cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, nonchè con riferimento all'art. 111 Cost. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione divenuta "diritto vivente", dispongono che il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione, avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri, deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato". (In motivazione la Corte, richiamandosi a C. cost. n. 135 del 2014, ha precisato che il principio della pubblicità del giudizio non è assoluto, specificando che esso non si applica quando l'oggetto della trattazione è costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico e altamente specialistico rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale può ritenersi non necessario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)