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Sez. 2, Sentenza n. 3238 del 04/10/1976 (Rv. 382030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - PER MATERIA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - PER MATERIA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - IRRILEVANZA.*

Nel rito speciale previsto dal terzo comma dell'art 28 della legge n 300 del 1970, in tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, la Competenza del tribunale a giudicare sulla opposizione al decreto pretorile e radicata per ragione di materia e ricorre tuttora, nonostante l'introduzione delle nuove norme sulle controversie individuali di lavoro, avvenuta con la legge n 533 del 1973. (V 1050/76, mass n 379721).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)