Sez. 2, Ordinanza n. 27523 del 19/11/2008 (Rv. 605663 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - OPERAZIONI DAVANTI AL NOTAIO - IN GENERE | Ordinanza del giudice istruttore - Delega della direzione al notaio e nomina di c.t.u. - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - OPERAZIONI DAVANTI AL NOTAIO - IN GENERE
In tema di giudizio di divisione, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice istruttore, dando atto della non contestazione del diritto allo scioglimento della comunione, delega un notaio per la direzione delle relative operazioni e nomina il consulente tecnico d'ufficio, altresì ordinando la costituzione di un fondo spese, trattandosi di provvedimento privo della decisorietà ed avente chiara natura ordinatoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)