Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999 (Rv. 531403 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Legge n. 319 del 1980 - Carattere di specialità - Estensione al notaio delegato a operazioni divisionali - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso spettante al notaio, a cui sia stata delegata la direzione delle operazioni divisionali a norma dell'articolo 786 cod.proc.civ., ben può essere determinato in base alla tariffa professionale, trattandosi di ausiliario del giudice per il quale non può applicarsi per analogia la disciplina dettata per i consulenti tecnici, le cui disposizioni, di carattere speciale, non possono estendersi ad ausiliari diversi da quelli ivi espressamente indicati.
Riferimenti normativi: Legge 03/07/1980 num. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 67, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)