Sez. 5, Sentenza n. 6093 del 13/03/2009 (Rv. 607142 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Somma erogata dal socio alla società - Esclusione di un rapporto di mutuo produttivo di interessi - Diverso titolo dell'erogazione risultante dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 esige, affinché si possa escludere che la somma erogata dal socio alla società sia ricollegabile ad un rapporto di mutuo produttivo di interessi, che il diverso titolo risulti dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi dalla società medesima e, quindi, non possono ritenersi sufficienti a tal fine la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l'assenza di dimostrazione contraria.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)