Sez. 5, Sentenza n. 16445 del 15/07/2009 (Rv. 609125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Prestito concesso dal socio alla società - Presunzione legale di onerosità ex art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Prova contraria dell'infruttuosità dell'erogazione - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede, con finalità evidentemente antielusive, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, che può essere vinta da prova contraria a carico del contribuente. Tale prova, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, Cod. Civ. art. 2718 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)