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Sez. 5, Sentenza n. 11160 del 11/06/2004 (Rv. 573617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Mancata esposizione delle ragioni atte a contrastare i motivi di ricorso - Presentazione di memoria - Inammissibilità - Partecipazione a udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art.370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile un "atto di costituzione" dell'intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)