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Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 19/09/2000 (Rv. 540291 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Mancata notificazione del controricorso - Partecipazione all'udienza di discussione - Ammissibilità - Procura speciale - Necessità - Rilascio a margine di atto di costituzione - Ritualità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540291-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La parte contro la quale il ricorso per cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nelle forme e nei termini di cui all'art. 370, primo comma cod.proc.civ.. In mancanza, la detta parte non può presentare memorie ma solamente partecipare alla discussione orale. A tal fine il difensore deve essere munito di procura speciale che, in assenza di controricorso, non può essere apposta validamente a margine di un atto di costituzione diretto a conferire il ministero difensivo, trattandosi di un atto che esula dalla previsione normativa di cui al terzo comma dell'art. 83 cod.proc.civ. ed estraneo al sistema processuale disegnato dal legislatore per il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)