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Sez. L, Sentenza n. 4366 del 23/02/2009 (Rv. 607750 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Dei dipendenti postali - Corrisposta dal soppresso IPOST - Termine dilatorio - Ambito temporale di applicabilità - Fino alla soppressione della relativa gestione separata.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607750-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA

All'indennità di buonuscita dei dipendenti postali corrisposta dall'IPOST fino alla soppressione della relativa gestione separata (a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane) si applica il termine dilatorio per il pagamento dell'indennità stessa previsto in novanta giorni dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e poi quello di tre mesi e quindici giorni, introdotto per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dall'art. 3 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, con la conseguenza che fino allo spirare del termine non è configurabile la "mora debendi" dell'istituto, ancorché il credito del dipendente cessato dal servizio sia ormai sorto.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)