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Sez. L, Sentenza n. 15876 del 23/10/2003 (Rv. 567614 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Di buonuscita - Liquidazione - Termine di novanta giorni ex art. 7 legge n. 75 del 1980 - Applicabilità - Fattispecie relativa a liquidazione avvenuta in epoca anteriore alla soppressione dell' OPAFS.
Stato
decisa il 2003-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567614-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

In relazione alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, trova applicazione il termine dilatorio di novanta giorni previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75 per le "gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2", posto che fra gli ordinamenti previdenziali delle aziende autonome, richiamati da tale ultima norma, rientra anche l'ordinamento dell'Opera di previdenza e assistenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (fattispecie relativa a liquidazione dell'indennità in epoca anteriore alla soppressione dell'Opera ex art. 1 legge n. 537 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)