Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 02/12/1968 Ud. (dep. 04/03/1969) Rv. 110551 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICABILITA AL DELITTO DI RISSA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICABILITA AL DELITTO DI RISSA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
L'attenuante prevista dall'art.62 n.2 cod.pen. e normalmente inapplicabile al delitto di cui all'art.588 stesso codice, perche la rissa si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione e quindi i reati commessi durante lo svolgimento della contesa sono determinati da impulsi non identificabili con la reazione ad un fatto ingiusto altrui. Tale regola, peraltro, non ha carattere assoluto non potendosi escludere che in qualche situazione particolare l'agente reagisca ad un altrui fatto ingiusto, come nel caso in cui l'aggressione sia preceduta e determinata da una pretesa eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa. (Conf.109159, anno 1968 103522, anno 1967 V.102054, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)