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Sez. 1, Sentenza n. 86 del 24/01/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111441 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISSA - INAPPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111441-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RISSA - INAPPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - ECCEZIONI.*

L'attenuante della provocazione e normalmente inapplicabile al delitto di rissa, che si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione, onde i reati commessi durante lo svolgimento della contesa sono determinati da impulsi non identificabili con la reazione ad un fatto ingiusto altrui. A diversa soluzione deve pervenirsi, invece, ove lo stato di animo di chi aggredisce per primo sia oggettivamente e soggettivamente identico a quello di colui che reagisca ad un altrui fatto ingiusto, come quando l'aggressione che determina la rissa sia preceduta e cagionata da una perentoria e tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa. (Conf. 110551, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)