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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 giugno 1970, causa 1/70

Decisione
decisa il 1970-06-30
ECLI
ECLI:EU:C:1970:63

Epigrafe

Nel procedimento 1-70 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Oberlandesgericht Karlsruhe, nella causa dinanzi ad esso pendente fra PARFUMS MARCEL ROCHAS VERTRIEBS-GMBH, con sede in Monaco di Baviera, e HELMUT BITSCH, di Breisach/Rhein, Waldstraße 18, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85 CEE e dei regolamenti adottati per la sua attuazione, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La SA Parfums Marcel Rochas, di Parigi, con contratto 14 marzo 1963, in seguito modificato fra l'altro con atto del 31 luglio 1967, concedeva alla Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH, di Monaco di Baviera, il diritto di vendita esclusiva, per la Repubblica federale di Germania e per Berlino-Ovest, dei prodotti di profumeria marca Rochas.
paragrafo 2
La società francese vende pure in Francia direttamente i suoi prodotti alle profumerie mediante il sistema detto del deposito, secondo il quale vengono riforniti solo dei dettaglianti selezionati che si sono impegnati ad offrire in vendita ed a tenere scorte dell'intero assortimento dei prodotti Rochas. Essi devono inoltre impegnarsi a non cedere i loro prodotti ad altri depositari o grossisti ed a non esportarli. L'esclusivista tedesco è tenuto a comportarsi nello stesso modo nei confronti dei dettaglianti della sua zona.
paragrafo 3
Il 30 gennaio 1963 — cioè un giorno prima che scadesse il termine per notificare le vecchie intese alle quali partecipano due sole imprese — la società francese, a norma dell'articolo 5, n. 1, ultimo inciso, del regolamento 17 (modificato dall'art. 1, n. 2, del regolamento 59), comunicava alla Commissione, come «contratto tipo stipulato dalla SA Rochas con tutti i propri concessionari in Francia» e mediante un modulo B, un contratto di deposito concluso in precedenza. Secondo detto modulo, quando si tratta di un contratto tipo : «è sufficiente allegare il testo del contratto».
paragrafo 4
Il 24 giugno 1964, la stessa società concludeva con la ditta Parfumerie St-Roch, qualificatasi dettagliante, un contratto di concessione di vendita al dettaglio, conforme al contratto tipo in precedenza notificato, il quale disponeva, fra l'altro :
paragrafo 5
«Il concessionario s'impegna a vendere i prodotti di cui la Rochas gli ha dato la concessione, solo al dettaglio e a dei consumatori diretti. Esso s impegna espressamente a non cederli, in qualsivoglia forma, ad altri commercianti, depositari o grossisti, e a non esportarli. Esso s'impegna pure a vendere i prodotti concessi solo nella loro confezione originale, e non a peso, a volume o altrimenti. Dal canto suo, la Rochas s'impegna a fornire i suoi prodotti di marca unicamente ai propri concessionari.»
paragrafo 6
Il contratto del 1964 non veniva notificato a parte.
paragrafo 7
La Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH, avendo accertato che il sig. Bitsch di Breisach/Rhein — il quale non fa parte dei concessionari Rochas — metteva in vendita gli articoli di profumeria marca Rochas fornitigli dalla Parfumerie St-Roch, gli faceva causa, deducendo fra l'altro che il Bitsch si era procurato detti prodotti grazie alla violazione, da parte di un terzo (Parfumerie St-Roch), delle sue obbligazioni contrattuali.
paragrafo 8
Il Bitsch eccepiva la nullità, a norma dell'articolo 85, n. 1, del trattato CEE, del divieto d'esportazione contenuto nel contratto di deposito, ma il Landgericht Freiburg accoglieva la domanda dell'attrice.
paragrafo 9
L'Oberlandesgericht Karlsruhe, dinanzi al quale era stato interposto appello, il 27 novembre 1969, come risulta da una comunicazione del suo presidente in data 10 dicembre 1969, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177, 1o e 3o comma, del trattato CEE, le seguenti questioni :
paragrafo 10
1. Se un contratto concluso il 29 giugno 1964, contenente fra l'altro il divieto d'esportare e non notificato a norma del regolamento 17/62, sia tuttavia valido qualora un «contratto tipo» dello stesso contenuto sia stato tempestivamente notificato alla Commissione CEE. 2. In caso affermativo : Se in questo caso il «contratto tipo», in base al quale vennero e vengono tuttora stipulati numerosi contratti, andava notificato entro il 1o novembre 1962 oppure entro il 31 gennaio 1963.
paragrafo 11
Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 2 gennaio 1970.
paragrafo 12
La Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte, in conformità all'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 14
La Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 6 maggio 1970.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 maggio 1970.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › 1 — Sulla prima questione › a) Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
i) Il. regolamento 27, nell'allegato II, 1 B, definisce il contratto tipo come un contratto «che il dichiarante conclude regolarmente con persone o gruppi di persone determinate (ad esempio, contratto che limita la libertà d'azione della controparte in materia di prezzi o di condizioni di rivendita di prodotti forniti dal contraente)» e precisa che è sufficiente notificarne il testo. Oggetto di queste disposizioni è l'evitare, nell'interesse dell'amministrazione e delle imprese, che queste debbano nuovamente notificare gli accordi posteriori, conclusi secondo il modello già notificato alla Commissione. Questa disciplina è in armonia con l'articolo 87 CEE, a norma del quale si deve garantire una sorveglianza efficace delle imprese pur semplificando, nella misura del possibile, il controllo amministrativo. ii) Il fatto che, secondo la sentenza 12 dicembre 1967 (Brasserie de Haecht, 23-67, Raccolta XIII-1967, pag. 480), nell'applicare l'articolo 85 si deve tener conto del complesso dei contratti conclusi dal dichiarante, non osta a quanto detto sopra: la disposizione del regolamento 27 sopra citata riguarda la procedura e non impedisce alla Commissione di rendersi conto che altri contratti sono stati o saranno conclusi dal dichiarante, contratti a proposito dei quali la Commissione può, a norma dell'articolo 11 del regolamento 17, chiedere ulteriori chiarimenti. La notifica del contratto tipo è quindi sufficiente e vale come notifica di tutti gli accordi che l'impresa ha concluso o concluderà in seguito, secondo il modello del contratto tipo. iii) Il giudice nazionale chiede pure se un contratto notificato, ma contenente il divieto d'esportare, sia ciò nondimeno provvisoriamente valido. Questa domanda si riferisce all'anteriore giurisprudenza della Corte, e precisamente alle cause Bosch 13-61 (sentenza 6.4.1962, Raccolta VIII-1962, pag. 89) e Portelange 10-69 (sentenza 9.7.1969, Raccolta XV-1969, pag. 310). In proposito va rilevato quanto segue : a) Benché la sentenza Portelange riguardi solo la validità provvisoria di una vecchia intesa, si deve tuttavia ammettere che l'accordo di cui è causa, benché stipulato dopo il 13 marzo 1962, data di entrata in vigore del regolamento 17, va considerato come un vecchio accordo — in quanto conforme a un contratto tipo anteriore a detta data — di guisa che ci si deve basare sui principi posti dalla Corte nella sentenza 10-69, soprattutto per quanto riguarda la certezza del diritto. b) Il giudice proponente rileva però: altresì che il contratto tipo notificato contiene il divieto d'esportare. Ora, secondo, la giurisprudenza della Corte di giustiziaci contratti di esclusiva ricadono comunque sotto il divieto dell'articolo 85, n. 1, qualora sia' ostacolata la riesportazione o l'importazione parallela dei prodotti di cui trattasi (30.6.1966, S.T.M., 56-65, Raccolta XII-1966, pag. 262). Accordi del genere contribuiscono a mantenere separati i mercati nazionali (13.7.1966, Consten e . Grundig, 56 e 58-64, Raccolta XII-1966, pag. 458) e sono in contrasto con gli obiettivi fondamentali delle Comunità, in quanto permettono alle imprese di ricostituire le barriere commerciali . che il trattato si propone di far scomparire (13.7.1966, Repubblica italiana, 32-65, Raccolta XII-1966, pag. 296). I contratti di esclusiva che vietano al concessionario di esportare le merci in un altro Stato membro, ricadono in linea di principio sotto l'articolo 85 e solo eccezionalmente possono fruire dell'esenzione di cui all'articolo 85, n. 3. Il regolamento 67/67, relativo alle esenzioni per categoria, parte dallo stesso presupposto, giacché nega l'esenzione per categoria ai contratti che contengano delle clausole che vietano di esportare. I principi che si desumono da detto regolamento, come pure dalla giurisprudenza sopra citata, vanno applicati ai divieti d'espor tare contenuti nei contratti conclusi ira imprese dello stesso Stato membro. I . contratti del genere di quello che costituisce oggetto, della presente causa, impediscono. ai dettaglianti facenti parte della rete organizzata in un paese, di vendere a consumatori o a dettaglianti autorizzati di altri Stati membri. Il risultato pratico è la creazione di tanti scompartimenti stagni e la protezione assoluta della zona d'esclusiva. E quindi chiaro che ì contratti di esclusiva che implicano il divieto d'esportare, violano l'articolo 85, di guisa che non vi è mai stata incertezza circa la loro validità, nemmeno in caso di notifica. Inoltre, negli ambienti interessati non si è mai avuto il minimo dubbio per quanto riguarda il divieto d'esportare, giacché tanto la giurisprudenza della Corte, quanto il regolamento 67-67 sono ampiamente noti. Ammettere che clausole che vietano d'esportare sono valide significherebbe dare la possibilità d'isolare un mercato nazionale fino a . che non sia intervenuta una decisione della Commissione 'la cui adozione, date le garanzie procedurali previste dai regolamenti 17 e 99/63, richiede un tempo notevole. Se si consentisse alle imprese di'sottrarsi, mercé la notifica, alla nullità delle clausole che vietano l'esportazione, si produrrebbe una valanga di notifiche che farebbe sorgere un nuovo «problema di massa». L articolo 15, n. 6, del regolamento 17, non contribuisce a risolvere il problema, posto che la sua applicazione richiede a sua volta del tempo ed ha unicamente l'effetto di sopprimere l'immunità dalle ammende.. Ciò nonpertanto, non è assurdo che il divieto d'esportare sia dichiarato lecito ai sensi dell'articolo 85, n. 3, ad esempio se un concessionario esclusivo deve sostenere spese particolarmente elevate per introdurre un determinato prodotto sul mercato. Di conseguenza, il divieto d'esportare notificato dev'essere considerato provvisoriamente valido fra le parti, senza che sia tuttavia possibile farne derivare dei diritti nei confronti dei terzi. Questa validità provvisoria di natura particolare riguarda unicamente la clausola che vieta l'esportazione e si estende al resto dell'accordo solo se è da esso inseparabile (30.6.1966, Technique minière, 56-65, Raccolta XII-1966, pag. 262). In base alla sentenza 9 luglio 1969 (10-69, Portelange c/ Smith-Corona, Raccolta XV-1969, pag. 310), si deve dunque ammettere che il contratto tipo notificato, ivi comprese le clausole relative alla vendita, è pienamente valido, salvo per quanto riguarda il divieto d'esportare.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › 1 — Sulla prima questione › b) Osservazioni della Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH

paragrafo 1
i) Il regolamento 27, nello stabilire che è sufficiente la notifica del contratto tipo, si propone di proteggere la Commissione delle Comunità europee da un numero incalcolabile di notifiche analoghe e di risparmiare alle imprese dichiaranti il lavoro amministrativo rappresentato dal fatto di compilare ogni volta, in sette copie, migliaia di moduli, con l'indicazione particolareggiata di ragioni che, del resto, sono assolutamente identiche. Contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice proponente, la sentenza de Haecht non osta affatto a che la notifica del contratto tipo sia sufficiente. A norma dell'articolo 87 del trattato CEE e degli articoli 12-14 del regolamento 17, la Commissione infatti, prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 85, n. 3, può e deve chiedere all'impresa dichiarante tutti i chiarimenti necessari. Inoltre, il numero di contratti paralleli, derivati dal contratto tipo, non potrà mai costituire, di per sé solo, un elemento sufficiente, quando si tratta di accertare se siano soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 85, n. 3, dato che quello che conta è l'incidenza sugli scambi fra Stati membri degli accordi nel loro complesso. Le tendenze del diritto comunitario in materia di formalità di notifica, consentono del pari di concludere che la questione sottoposta alla Corte va risolta in senso affermativo. Il regolamento 153, che ha modificato il regolamento 27, stabilisce infatti nel modulo B/l che, nel produrre il contratto tipo, è sufficiente indicare il numero di contratti identici conclusi fino alla data della notifica, il che indica chiaramente che non devono essere notificati tutti i contratti. Ancor più, il regolamento 28 luglio 1968, n. 1133, il quale contempla nuovamente la notifica del contratto tipo, nel modulo A/B II, 1, B, non contiene nemmeno più quest'ultima prescrizione. ii) Nelle osservazioni orali, la Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH rileva che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il giudice proponente non ha sottoposto questioni che riguardino in particolare la validità provvisoria delle clausole d'esportazione. Ad ogni buon conto, essa osserva che il sistema caldeggiato dalla Commissione non garantisce la certezza del diritto voluta dalla sentenza Portelange. Del resto, le clausole che vietano d'esportare, del genere di quelle contenute nel contratto Parfums Rochas-Parfumerie St-Roch, non possono affatto provocare l'isolamento dei vari Stati, in quanto i concessionari esclusivi di ciascuno Stato membro possono effettuare consegne a depositari autorizzati degli altri Stati. Le clausole litigiose del contratto di deposito non riguardano quindi tanto il divieto d'esportare, quanto il divieto di vendere a chi non è un consumatore, il che ha come risultato pratico l'assenza di esportazioni. Ora, la Commissione ammette la compatibilità col trattato del sistema di vendita che vieta di rifornire chi non sia un consumatore diretto.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › 2 — Sulla seconda questione › a) Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
Il contratto tipo dev'essere considerato come un contratto concluso da due imprese ai sensi dell'articolo 5, n. 1, ultimo inciso, del regolamento 17, ed era quindi sufficiente notificarlo entro il 31 gennaio 1963.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto › 2 — Sulla seconda questione › b) Osservazioni della Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH

paragrafo 1
Il regolamento 3 luglio 1962 n. 59 ha prorogato al 31 gennaio 1963 il termine per la notifica degli accordi già in atto, qualora si trattasse di accordi ai quali partecipano solo due imprese.
paragrafo 2
Gli accordi di esclusiva cui partecipano solo due imprese, ma che sono serviti come modello a dei contratti conclusi via via dall'impresa dichiarante con numerosissime altre imprese, vanno considerati, per definizione, come accordi cui partecipano solo due imprese.
paragrafo 3
Ciò risulta, in primo luogo, dall interpretazione di questa nozione data dal regolamento 153 il quale, pur riferendosi unicamente agli accordi di esclusiva cui partecipano solo due imprese, prevede nel modulo, alla lettera A, il caso del contratto tipo che l'impresa dichiarante stipula abitualmente con altre imprese.
paragrafo 4
La stessa interpretazione si trova nella guida pratica della Commissione (cap. 5, C, D).
paragrafo 5
I canoni interpretativi da applicarsi al diritto comunitario portano inoltre alla stessa conclusione. La proroga del termine stabilita dall'articolo 1 del regolamento 59 era destinata a differire le notifiche di accordi bilaterali i quali, molto numerosi, apparivano meno importanti delle intese abitualmente stipulate fra un numero più elevato di partecipanti.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 10 dicembre 1969, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 gennaio 1970, l'Oberlandesgericht Karlsruhe ha deferito, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'articolo 85 del trattato e di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 2
Con la prima questione si chiede alla Corte di dichiarare se dei contratti di vendita contenenti una clausola che vieta di esportare, stipulati dopo l'entrata in vigore (13.3.1962) del regolamento 17/62 e che non siano stati notificati ai sensi di questo, siano provvisoriamente validi qualora un contratto tipo d'identico contenuto — stipulato prima dell'entrata in vigore di detto regolamento — sia stato notificato alla Commissione nelle forme e nei termini prescritti dall'articolo 5 del regolamento stesso.
punto 3
A norma dell'articolo 87, n. 2, b, del trattato, spetta al Consiglio stabilire, mediante regolamenti o direttive, le modalità d'applicazione dei principi di cui agli articoli 85 e 86, tenendo conto della necessità di garantire una sorveglianza efficace sulle intese e di semplificare il più possibile il controllo amministrativo. In conformità a questa disposizione, gli articoli 4 e 5 del regolamento 17 stabiliscono che, per poter eventualmente fruire dell'articolo 85, n. 3, l'accordo dev'essere stato previamente notificato alla Commissione, mentre l'articolo 24 dello stesso regolamento attribuisce a quest'ultima il compito di determinare la forma, il contenuto e le particolarità di dette notifiche.
punto 4
Per l'attuazione di detto articolo 24, la Commissione ha precisato, col regolamento 3 maggio 1962 n. 27 (GU 1962, pag. 1118) modificato dai regolamenti 21 dicembre 1962 n. 153 (GU 1962, pag. 2918) e 26 luglio 1968 n. 1133 (GU 1968 n. L 189, pag. 1), quale debba essere il contenuto dei moduli di notifica. Il modulo B, allegato al regolamento 27/62, e il modulo A/B che lo ha sostituito nel 1968, stabiliscono, sotto la rubrica : Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, che se si tratta di un contratto tipo, «cioè di un contratto che il richiedente conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà d'azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornitele dall'altra parte contraente)», è sufficiente allegare il testo del contratto tipo. Sotto la rubrica : Informazioni relative ai partecipanti, gli stessi moduli precisano che l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo non è necessaria per i contratti tipo. Inoltre, le particolarità della notifica dei contratti tipo valgono pure, secondo detti moduli, per le domande di attestato negativo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 17.
punto 5
La Commissione ha quindi ritenuto che, pur costituendo, soprattutto nell'interesse delle imprese, un alleggerimento del controllo amministrativo, la notifica. del contratto tipo è sufficiente a consentire una efficace sorveglianza sugli accordi che possono contravvenire, all'articolo 85. Data la natura del contratto tipo, la sua notifica attira l'attenzione della Commissione sul contesto economico e giuridico entro il quale esso si colloca. Oltracciò, l'articolo 11 del regolamento 17/62 le consente, in qualsiasi momento, di procurarsi le informazioni ulteriori ch'essa ritiene necessarie. La notifica del contratto tipo è sufficiente perché siano raggiunti gli scopi della notifica stessa, per quanto riguarda i contratti di contenuto identico conclusi dalla stessa impresa. Questi devono quindi fruire degli effetti che ne derivano.
punto 6
La conclusione non può essere diversa nel caso che il contratto notificato come contratto tipo sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del regolamento 17, mentre gli altri contratti sono posteriori al regolamento stesso. Posto che il regolamento 27/62 non fa differenze in proposito e che questa circostanza non diminuisce l'efficacia della notifica del contratto tipo, non è il caso di distinguere là dove il testo non fa distinzioni. Gli accordi conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento 17/62, che riproducono esattamente il contratto tipo concluso anteriormente e regolarmente notificato, fruiscono quindi dello stesso regime di validità di questo.
punto 7
La Commissione ha sostenuto che, in vista della circostanza che la questione deferita riguarda dei contratti contenenti una clausola che vieta di esportare, si doveva tener conto di questo elemento specifico atto, a suo parere, ad influire sulla validità provvisoria da attribuirsi a questo genere di contratti.
punto 8
Dal provvedimento di rinvio risulta che il divieto d'esportare viene imposto a dei dettaglianti ai quali è già vietato di vendere a chi non sia consumatore diretto. Salva restando la facoltà della Commissione di valersi dei poteri attribuitile dall'articolo 85 del trattato e dal regolamento 17/62, un divieto d'esportare siffatto non può menomare la validità provvisoria di un accordo da considerarsi regolarmente notificato.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

paragrafo 3
La questione è diretta ad accertare se, agli effetti di detto articolo 5, il contratto tipo notificato debba essere considerato come un accordo cui partecipano due sole imprese.
punto 9
Per il caso che la prima questione venga risolta in senso affermativo, il giudice proponente chiede se il contratto tipo andasse notificato entro il 1o novembre 1962 oppure entro il 31 gennaio 9163.
punto 10
L'articolo 5 del regolamento 17/62, modificato dall'articolo 1 del regolamento 59/62, determina le modalità della notifica degli accordi in atto al momento dell'entrata in vigore del regolamento 17, stabilendo che detti accordi andavano notificati entro il 1o novembre 1962, eccettuati quelli cui partecipavano due sole imprese, per i quali il termine di notifica era prorogato al 1o febbraio 1963.
punto 11
La proroga di tre mesi, prevista a favore degli accordi conclusi da due imprese, ha unicamente la natura di agevolazione amministrativa. L'accordo di vendita o di esclusiva, concluso da due imprese, anche se fa parte di un gruppo di contratti paralleli, va quindi considerato, agli effetti dell'articolo 5 del regolamento 17/62, come un accordo cui partecipano due sole imprese.
punto 12
Questa interpretazione trova conferma nel fatto che il regolamento 153/62, il quale ha istituito un sistema di notifica semplificato per determinati accordi di esclusiva cui partecipano due sole imprese, stabilisce che i contratti tipo, destinati ad essere conclusi regolarmente da un'impresa con un certo numero di altre imprese, possono essere notificati secondo detto sistema.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice proponente, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali dell'appellante nella causa di mento e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della comunità economica europea, in ispecie gli articoli 85, 87 e 177, visto i regolamenti 17/62 e 59/62 del Consiglio della Comunità economica europea, visto ì regolamenti 27/62 e 153/62 della Commissione della Comunità economica europea, visto il regolamento 1133/69 della Commissione della Comunità economica europea, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea. visto il regolamento di procedura della Corte di giustiza delle Comunità europee, LA CORTE, statuendo sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht Karlsruhe, con ordinanza 10 dicembre 1969, afferma per diritto : 1o Gli accordi di cui all'articolo 85 n. 1 del trattato, conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento 17/62, che riproducono esattamente un contratto tipo concluso anteriormente e regolarmente notificato come tale, fruiscono dello stesso regime di validità provvisoria di questo. 2o I contratti in atto all'entrata in vigore del regolamento, 17/62, conclusi da due imprese e notificati come contratto tipo ai sensi della rubrica II del modulo B allegato al regolamento 27/62, vanno considerati come accordi ai quali partecipano due sole imprese . agli effetti dell'articolo 5 del regolamento 17/62 (modificato dall'art. 1 del regolamento 59/62), anche se fanno parte di un gruppo di contratti paralleli.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 30 giugno 1970. Lecourt Monaco Pescatore Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 30 giugno 1970. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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