Sez. 5, Sentenza n. 25775 del 05/12/2014 (Rv. 634171 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Operazioni inesistenti - Deduzione dei costi o detrazione dell'imposta - Distribuzione dell'onere della prova - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. (Fattispecie relativa ad un avviso di accertamento in rettifica di dichiarazione IVA con determinazione di un minor credito di imposta per operazioni inesistenti, per cui l'Ufficio aveva fornito la prova del carattere soggettivamente fittizio delle operazioni poste in essere dal contribuente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. d) CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)