Sez. 5, Sentenza n. 21189 del 08/10/2014 (Rv. 632455 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - Fittizietà dei componenti positivi ad ad essi correlati - Art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012 - Onere della prova a carico del contribuente - Applicazione alle fattispecie anteriori - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. (Nella specie, la S.C., a norma del comma 3 dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, ha ritenuto l'applicabilità del menzionato comma 2 ad una fattispecie anteriore alla sua entrata in vigore, in quanto più favorevole del previgente comma 4 bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)