Sez. U, Sentenza n. 19911 del 05/10/2016 (Rv. 641222 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Ritardo nel conseguimento della carica - Azione risarcitoria successiva alla conseguita tutela demolitoria e correttiva del risultato elettorale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Nel regime dell'assetto della giurisdizione di cui all'art. 7 della l. n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un consigliere regionale per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del ritardo nella consecuzione della carica, a causa di errori commessi dagli organi amministrativi preposti alle operazioni elettorali, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ancorchè la domanda fosse stata proposta successivamente alla sentenza di quest'ultimo che, accertata l'erroneità delle operazioni elettorali e dei suoi risultati quanto alla posizione del consigliere, ne aveva disposto la correzione in senso a lui favorevole, rigettando, per ragioni di rito afferenti alla sua tardiva proposizione, l'istanza risarcitoria formulata nel giudizio di impugnazione del risultato elettorale.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 128 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)