Sez. L, Sentenza n. 3734 del 30/05/1983 (Rv. 428644 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - INDAGINI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI ED ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - POTERE DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELL'UTILITÀ DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - INDAGINI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI ED ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - POTERE DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELL'UTILITÀ DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse. Pertanto, mentre è consentito all'ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest'ultimo, quale peritus peritorum, di valutare, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta; e ciò anche in secondo grado, non potendo determinarsi per il giudice di appello alcun effetto preclusivo del riesame della consulenza, a cagione di una pretesa immodificabilità dei risultati di questa, collegata soltanto alla mancata eccezione di nullità eventualmente verificatasi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)