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Sez. L, Sentenza n. 8256 del 07/11/1987 (Rv. 455864 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - INDAGINI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSUNZIONI DI INFORMAZIONI ED ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - POTERE DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELL'UTILITÀ DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1987-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455864-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - INDAGINI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSUNZIONI DI INFORMAZIONI ED ESAME DI DOCUMENTI NON PRODOTTI - POTERE DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELL'UTILITÀ DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse, pertanto, mentre è consentito all'ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest'ultimo, quale peritus peritorum, di valutare, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta. (Conf 3734/83, mass n 428644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)