Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 26/07/1978 (Rv. 393273 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - CONTRATTO DI APPALTO CONSENSUALMENTE RISOLTO IN CORSO DI ESECUZIONE - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - PERSISTENZA - SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DELLA OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI DI APPALTO O DIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - CONTRATTO DI APPALTO CONSENSUALMENTE RISOLTO IN CORSO DI ESECUZIONE - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - PERSISTENZA - SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DELLA OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI DI APPALTO O DIRETTAMENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, che spetti nei confronti di un contratto di appalto ai sensi dell'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie, non viene meno nel caso in cui il contratto stesso sia consensualmente risolto in corso di esecuzione, ed il completamento dell'opera sia attuato, nel rispetto dei termini di cui al precedente art 13 della legge medesima, mediante altri rapporti di appalto, ovvero mediante prosecuzione dei lavori direttamente da parte del committente, in quanto anche in tali ipotesi l'atto realizza le finalita contemplate dalla norma agevolatrice (celere compimento della ricostruzione edilizia). (V 3227/76, mass n 382017; (V 3500/68, mass n 336651).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)