Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 04/10/1976 (Rv. 382017 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E COMPLETAMENTO DELL'OPERA MEDIANTE ALTRI RAPPORTI - IRRILEVANZA.*
Affinche un contratto di appalto possa fruire dei benefici fiscali previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408, in tema di incremento delle costruzioni edilizie, e necessario che il contratto medesimo abbia ad oggetto una costruzione rientrante nella previsione della legge, e che tale costruzione sia stata in concreto realizzata, con il contributo di quel contratto, nei modi e nei tempi prescritti. Nel concorso di detti requisiti, non rileva che il contratto sia stato consensualmente risolto e che il completamento dell'opera sia stato attuato anche mediante altri rapporti di appalto, ovvero mediante una prosecuzione dei lavori in economia. (V 3500/68, mass n 336651).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)