Sez. 1, Sentenza n. 17975 del 06/09/2004 (Rv. 576820 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Procedimento - Ufficio della direzione generale della M.C.T.C. competente a rilasciare il prescritto parere al prefetto "ex" art. 223 cod. strada - Individuazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato, per il "competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.", cui gli atti devono essere trasmessi dal prefetto per il parere ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, deve intendersi il corrispondente ufficio provinciale del luogo in cui sono avvenuti i fatti configuranti l'ipotesi di reato che ha dato luogo al procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione provvisoria della patente. In questo senso depone anche l'art. 400 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale, nel prevedere l'istituzione di uno schedario per l'annotazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, fa espresso riferimento all'ufficio provinciale della direzione generale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di censura, con cui il ricorrente si doleva della mancanza del preventivo parere della direzione generale della M.C.T.C., richiesto invece alla direzione provinciale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)