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Sez. 2, Sentenza n. 9083 del 16/04/2007 (Rv. 596390 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento del Prefetto - Previo rilascio del parere, obbligatorio e non vincolante, della M.C.T.C. - Necessità.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596390-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della patente di guida, che può essere adottato dal prefetto nei casi costituenti ipotesi di reato ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità del conducente, deve essere preceduto, a pena di illegittimità dal rilascio del parere obbligatorio, anche se non vincolante, della direzione generale della Motorizzazione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)