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Sez. 2, Sentenza n. 1925 del 27/06/1974 (Rv. 370148 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELL'AVVENUTA ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370148-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELL'AVVENUTA ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito eccepire per la prima volta in Cassazione l'avvenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, poiche, per stabilire se un determinato comportamento comporti acquiescenza, e necessaria un'indagine su elementi di fatto che debbono necessariamente essere valutati dal giudice del merito. (V 1786'73, mass n 364747; 1549'73, mass n 364354).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)