diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 18/06/1973 (Rv. 364747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Non e consentito sollevare per la prima volta in Cassazione l'avvenuta acquiescenza, che non sia stata dedotta in fase di merito, perche stabilire se un determinato comportamento della parte integri, se ed in quanto conclude, gli estremi dell'acquiescenza, rivelata da Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, implica un'indagine fondata su elementi di fatto diversi da quelli dedotti ed accertati nelle fasi di merito, che non puo essere compiuta in Sede di legittimita. (nella specie, si sosteneva, per la prima volta in Cassazione, che la opposizione all'ingiunzione fiscale in tema di imposta di consumo era rimasta preclusa, perche il contribuente, avendo rinunziato al ricorso al prefetto, aveva fatto acquiescenza alla decisione del sindaco di rigetto del suo ricorso).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)