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Sez. L, Sentenza n. 6866 del 19/05/2001 (Rv. 546810 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Scelta del medico di fiducia - Limitazione del numero di pazienti per ciascun medico ed obbligo del medico di rientrare nel limite - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546810-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

Nell'ambito della disciplina dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, previsto dall'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e reso esecutivo con successivi d.P.R., deve ritenersi legittima - anche in relazione agli art. 3 e 32 Costituzione - la previsione di un numero massimo di scelte e dell'obbligo del medico di rientrare entro tale limite attraverso ricusazioni volontarie, trattandosi di una disciplina diretta a stabilire il rapporto ottimale medico - paziente e ad evitare ogni incentivo al perseguimento di un numero di pazienti superiore a quello ritenuto massimo e non rilevando in contrario la mancanza di predeterminati criteri oggettivi di scelta degli assistiti da ricusare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 num. 46 art. 34, DPR 16/10/1984 num. 884 art. 34, DPR 08/06/1987 num. 289 art. 41 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)