Sez. L, Sentenza n. 1800 del 20/02/1988 (Rv. 457770 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - SCELTA DEL MEDICO DI FIDUCIA - LIMITAZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - SCELTA DEL MEDICO DI FIDUCIA - LIMITAZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale), che (art. 1) tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, riconosce al medesimo (art. 25) un diritto di scelta del medico di fiducia che non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, atteso che l'art. 19 della medesima legge sancisce l'esistenza di limiti oggettivi entro i quali tale scelta (come quella del luogo di cura) può avvenire e che il successivo art. 48, nel prevedere accordi collettivi (resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica) finalizzati ad assicurare l'uniformità su tutto il territorio nazionale del trattamento economico e normativo del personale convenzionato, detta le direttive ed i principi ispiratori di tali accordi, stabilendo in particolare che essi debbano prevedere il numero massimo degli assistiti per ciascun medico e pediatra di libera scelta. Alla stregua delle citate Disposizioni degli artt. 19 e 48 della legge - le quali non sono in contrasto con gli artt. 3 e 32 cost. - è legittima la disciplina dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 13 agosto 1981, che stabilisce (art. 7) un numero massimo di scelte e prevede (con disposizione transitoria) l'Obbligo del medico di rientrare entro tale limite attraverso ricusazioni volontarie, con esclusione della conservazione degli assistiti già acquisiti, non valendo la previsione di un numero massimo di assistiti solo per l'avvenire, né rilevando in contrario la Mancanza di predeterminati criteri oggettivi di scelta degli assistiti da ricusare. (V 3623/87, mass n 452566; (V 1561/86, mass n 444937; (V 6920/83, mass n 431980; (V 6120/82, mass n 423809).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)