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Sez. 1, Sentenza n. 2159 del 26/10/1970 (Rv. 348301 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348301-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*

Il beneficio fiscale accordato dall'art 1 della legge 6 ottobre 1962, n 1493, non spetta alle vendite isolate di negozi, ossia alle vendite che non siano concluse con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o che concernano comunque negozi considerati come unita economiche a se stanti. (Conf 2176'69, mass n 341497).*

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)