Sez. U, Sentenza n. 2176 del 20/06/1969 (Rv. 341497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA.*
Le leggi 6 ottobre 1962, n.1493, e 2 dicembre 1967, n.1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n.408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato o concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. (la cs, nell'enunciare il principio che precede, ha espressamente dichiarato non valida la contraria interpretazione data a Sezione semplice con la sentenza n.2198-69).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)