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Sez. 1, Sentenza n. 1711 del 11/07/1967 (Rv. 328553 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - TERMINE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328553-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - TERMINE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - APPLICABILITA.*

Il termine (sei mesi) per proporre l'Azione dinanzi all' AGO, stabilito dall'art 285, terzo comma, del tu per la finanza locale e decorrente dalla pubblicazione del ruolo, ovvero dalla data di notificazione dell'ultima decisione delle commissioni tributarie, se questa intervenga in epoca posteriore, si applica non solo nell'ipotesi in cui si contesti l'accertamento del tributo, ma anche quando, fuori del procedimento di accertamento, si agisca in ripetizione di indebito, sulla base della decisione emessa da una commissione tributaria, divenuta definitiva, che abbia ritenuto infondata la pretesa tributaria, facendo venir meno il titolo, in relazione al quale era avvenuta la riscossione del tributo. (Conf 445'64).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)