Sez. U, Sentenza n. 3414 del 08/07/1978 (Rv. 392869 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - DALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO - ISCRIZIONE A RUOLO INTERVENUTA SENZA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED OMISSIONE DELLA FASE DEI RICORSI ALLE COMMISSIONI - TERMINE DI MESI SEI - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA IN CONCRETO DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IMPOSITIVO - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 113 COST - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - DALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO - ISCRIZIONE A RUOLO INTERVENUTA SENZA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED OMISSIONE DELLA FASE DEI RICORSI ALLE COMMISSIONI - TERMINE DI MESI SEI - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA IN CONCRETO DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IMPOSITIVO - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 113 COST - ESCLUSIONE.*
Il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, stabilito dall'art 285 terzo comma del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico sulla finanza locale) per la proposizione dell'Azione dinanzi all'autorita giudiziaria, in materia di Tributi locali (nella specie, imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili), ha una portata generale ed e applicabile anche nel caso in cui, per essere l'iscrizione a ruolo intervenuta senza preventiva notifica dell'accertamento, risulti omessa la procedura di cui agli artt 277 e seguenti del citato decreto, e, in particolare, la fase dei ricorsi alle commissioni. Tale termine non e operante nelle sole ipotesi in cui con l'Azione giudiziaria venga contestato in radice il potere impositivo dell'ente locale ed e applicabile, pertanto, quando l'Azione stessa sia diretta all'accertamento dell'illegittimita in concreto dell'Esercizio del potere medesimo (nella specie, negando la ricorrenza del presupposto materiale della nascita della obbligazione tributaria). Detta norma, come sopra interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 24 e 113 della Costituzione, sotto il profilo che, non facendo decorrere il termine dalla data di notificazione di un atto al contribuente, non consentirebbe l'effettivo Esercizio del diritto di difesa, atteso che la pubblicazione del ruolo comporta una conoscibilita, con l'uso dell'ordinaria diligenza, del momento iniziale della decorrenza del termine, e, quindi, e idonea a fornire adeguata garanzia a quel diritto. (V 1711/67, mass n 328553; (V 445/64, mass n 300556).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)