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Sez. 2, Sentenza n. 3145 del 13/12/1963 (Rv. 264829 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DIMINUZIONE DEGLI ONORARI MINIMI ED AUMENTO DEI MASSIMI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264829-01

AVVOCATO E PROCURATORE - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DIMINUZIONE DEGLI ONORARI MINIMI ED AUMENTO DEI MASSIMI - CONDIZIONI.*

A norma degli artt 1 e 4 della deliberazione del consiglio nazionale forense 15 febbraio 1958, confermata il 14 maggio 1960, approvata con decreti ministeriali 28 febbraio 1958 e 20 giugno 1960, gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni di avvocato ed i diritti di procuratore sono inderogabili, salvo l'Esercizio della facolta discrezionale da parte del giudice di aumentare i massimi e di diminuire i minimi, qualora il consiglio dell' ordine, sollecitato dall'interessato abbia espresso parere in tal senso. (V 592/62).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 20/06/1960, Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)