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Sez. 2, Sentenza n. 1550 del 17/03/1981 (Rv. 412212 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DI PROCURATORE E DI AVVOCATO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - RISPETTO DEI MINIMI E DEI MASSIMI TABELLARI - DIMINUZIONE OD AUMENTO DI ESSI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412212-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DI PROCURATORE E DI AVVOCATO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - RISPETTO DEI MINIMI E DEI MASSIMI TABELLARI - DIMINUZIONE OD AUMENTO DI ESSI - CONDIZIONE.*

Seppure rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la Determinazione, senza alcun Obbligo di motivazione, del compenso di procuratore e di avvocato, nondimeno tale insindacabile discrezionalita trova un preciso limite nel rispetto dei minimi e dei massimi tabellari che, a norma della deliberazione del consiglio nazionale forense, sono inderogabili e possono essere rispettivamente diminuiti od aumentati - nella misura che il giudice reputi adeguata - solo previo parere favorevole del consiglio dell'ordine, su istanza dell'interessato. (Conf 3145/63, mass n 264829).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)