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Sez. 6, Sentenza n. 1485 del 28/10/1975 Ud. (dep. 31/01/1976) Rv. 132069 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - PERSONA PROTETTA - LAVORATORI - ESTRANEI AMMESSI NELLO STABILIMENTO- ESTENSIONE DELLA TUTELA ANCHE AGLI ESTRANEI.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132069-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - PERSONA PROTETTA - LAVORATORI - ESTRANEI AMMESSI NELLO STABILIMENTO- ESTENSIONE DELLA TUTELA ANCHE AGLI ESTRANEI.*

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono stabilite non solo per la protezione degli operai addetti alle singole attivita lavorative ma anche di altri. L'impresa industriale deve essere concepita dinamicamente, cioe nella sua realta viva ed operante e non gia immaginando ciascun operaio fermo al suo posto accanto alla sua macchina ed intento alle mansioni affidategli perche in tal modo si compie una mera astrazione, la quale e del tutto difforme dalla realta e non e rispondente alle finalita legislative. I lavoratori si muovono nell' ambito dello stabilimento sia per ragioni non strettamente indispensabili sia per la necessita dell'espletamento dell'attivita lavorativa, come pure gli estranei ammessi nello stabilimento. Tutti sono beneficiari delle norme protettive contro gli infortuni. (fattispecie in tema di infortunio cagionato da una macchina tipografica per la stampa a colori, priva di dispositivo di arresto e di protezione degli ingranaggi).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)