diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6300 del 16/02/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181155 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - SOGGETTI BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SOCI DI SOCIETÀ ED ENTI COOPERATIVI - RICOMPRENSIONE - RAVVISABILITÀ - INOSSERVANZA DELLE NORMATIVE - CONSEGUENZE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI PARITARI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181155-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - SOGGETTI BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SOCI DI SOCIETÀ ED ENTI COOPERATIVI - RICOMPRENSIONE - RAVVISABILITÀ - INOSSERVANZA DELLE NORMATIVE - CONSEGUENZE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI PARITARI - FATTISPECIE.*

In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (espressamente richiamato dal capo i del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164), allorquando parla di <lavoratori subordinati e ad essi equiparati>, non intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno, i soli beneficiari) della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, ad escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 547/955, quali i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercisce, dirige o sovraintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547/1955 e 164/1956; Obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante, ex artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché, sia ravvisabile nesso causale con l'accertata violazione. (fattispecie di socio di società semplice, infortunatosi per carenza di presidi antinfortunistici, la responsabilità per il quale evento è stata posta a carico degli altri soci, pur paritari, sulla base dei sopra enunciati principi). (V mass n 132069; (Conf mass n 177465; (Conf mass n 174722; (Conf mass n 173037).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)