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Sez. 3, Sentenza n. 11166 del 19/11/1990 (Rv. 469811 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - RILEVANZA - PRECLUSIONE PER EFFETTO DI PRECEDENTE GIUDICATO NEGATIVO SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE EX ART. 4 N. 1 LEGGE N. 253 DEL 1950 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469811-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - RILEVANZA - PRECLUSIONE PER EFFETTO DI PRECEDENTE GIUDICATO NEGATIVO SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE EX ART. 4 N. 1 LEGGE N. 253 DEL 1950 - INSUSSISTENZA.*

Il giudicato negativo sulla domanda di cessazione della proroga legale di locazione non abitativa, avanzata ai sensi della previgente legislazione vincolistica (art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950), non preclude al locatore di proporre in successivo giudizio la domanda di recesso dal contratto per necessità, ai sensi della sopravvenuta legge sull'equo canone (artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978) ancorché la situazione di fatto dedotta a fondamento dell'Azione sia la medesima già prospettata nel primo giudizio, in quanto le due azioni hanno una diversa causa petendi. (Conf 4866/84, mass n 436779).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)