Sez. 3, Sentenza n. 4866 del 02/10/1984 (Rv. 436779 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - PRECLUSIONE PER EFFETTO DI PRECEDENTE GIUDICATO NEGATIVO SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER NECESSITÀ EX ART. 4 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1950 - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - PRECLUSIONE PER EFFETTO DI PRECEDENTE GIUDICATO NEGATIVO SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER NECESSITÀ EX ART. 4 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1950 - INSUSSISTENZA.*
Mancato accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda del locatore, ex art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, di cessazione della proroga legale della locazione non abitativa per propria "necessità" di disporre dell'immobile non preclude allo stesso locatore di proporre in un successivo giudizio domanda di recesso dalla detta locazione ai sensi degli artt. 73-29 della legge n. 392 del 1978, volta a far valere la situazione di fatto già dedotta a fondamento della prima domanda, attesa la diversità di causa petendi delle due azioni, richiedenti, rispettivamente, una "urgente ed improrogabile necessità", ossia un bisogno notevolmente intenso e pressante, ed una "necessità" non particolarmente qualificata, da intendere, quindi, come serio proposito di intraprendere una determinata attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro. (V 2626/82, mass n 420479; (V 254/82, mass n 417949; (V 4439/81, mass n 415145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)