diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19446 del 06/10/2005 (Rv. 585681 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Diritto all'assegno - Presupposti - Criteri.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585681-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, intendendo per tale quello che i coniugi tenevano, o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi. A tal fine, correttamente il giudice del merito desume il tenore di vita precedente dall'ammontare complessivo dei loro redditi "manente matrimonio".

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 05/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)