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Sez. 1, Sentenza n. 7068 del 24/05/2001 (Rv. 548188 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Insorgenza del relativo diritto - Presupposti - Onere probatorio del ricorrente - Contenuto - Determinazione dell'assegno - Potere del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 2001-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548188-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio; sicché, per un verso il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio - economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché la situazione economica attuale, ovvero esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può tener conto della situazione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del medesimo richiedente, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)