Sez. U, Sentenza n. 2263 del 03/04/1985 (Rv. 440152 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CORRISPETTIVI DOVUTI DALL'APPALTANTE - DOMANDA DELL'APPALTATORE VOLTA ALLO ACCERTAMENTO DEL RITARDO NEI PAGAMENTI ED ALLA CONDANNA DELL'APPALTANTE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CORRISPETTIVI DOVUTI DALL'APPALTANTE - DOMANDA DELL'APPALTATORE VOLTA ALLO ACCERTAMENTO DEL RITARDO NEI PAGAMENTI ED ALLA CONDANNA DELL'APPALTANTE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La domanda proposta dall'appaltatore di opera pubblica, per denunciare il ritardo dell'appaltante nel pagamento dei corrispettivi dovuti, e sentirne pronunciare condanna alla corresponsione degli interessi moratori, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si ricollega a posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto contrattuale di natura privatistica, mentre resta irrilevante, al fine della giurisdizione, che l'adempimento dell'amministrazione debitrice sia regolato dai complessi procedimenti di spesa contemplati dalle norme sulla contabilità generale dello stato o dalle norme speciali in tema di appalti pubblici, dato che gli Atti di detti procedimenti non configurano espressione di poteri autoritativi idonei a degradare i diritti del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)